Il TAR Milano, nell’esaminare un'eccezione di inammissibilità per cumulo delle impugnative nel rito degli appalti pubblici,

  • richiama l’orientamento secondo il quale l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta;
  • esclude che nella fattispecie esaminata le censure dedotte siano le medesime, atteso che, sebbene relative al tema generale della diversità sostanziale delle offerte, sono incentrate sulle specifiche caratteristiche di ciascuna offerta e sul raffronto tra queste e le previsioni di gara; si tratta, quindi, di diversi presupposti di fatto come fisiologico nel caso in cui la suddivisione in lotti riguardi prestazioni diverse e le contestazioni siano relative ai diversi contenuti delle offerte; diversamente opinando, dovrebbe considerarsi ammissibile un ricorso cumulativo che articoli la medesima censura (ricorrenza di un c.d. aliud pro alio) in relazione ad un numero anche particolarmente elevato di lotti; si vanificherebbe in tal modo, la ratio della previsione di cui all’articolo 120, comma 11-bis, c.p.a., che mira, ex aliis, a garantire la speditezza nella decisione dei ricorsi relativi alle procedure di affidamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1046 del 11 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri




La Corte UE, in materia di VAS con riguardo a un’ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, contenenti entrambe diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici, così statuisce:
«1) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «piani e programmi» un’ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, contenenti entrambe diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici.
2) L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che costituiscono piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione ambientale, in forza di tale disposizione, un’ordinanza e una circolare, entrambe contenenti diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d’ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore.
3) Qualora risulti che una valutazione ambientale, ai sensi della direttiva 2001/42, avrebbe dovuto essere realizzata prima dell’adozione dell’ordinanza e della circolare sulle quali si fonda un’autorizzazione relativa all’installazione e alla gestione di impianti eolici contestata dinanzi al giudice nazionale, cosicché tali atti e tale autorizzazione non sarebbero conformi al diritto dell’Unione, tale giudice può mantenere gli effetti dei citati atti e di tale autorizzazione solo qualora il diritto interno glielo consenta nell’ambito della controversia di cui è investito, e qualora l’annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull’approvvigionamento di energia elettrica dell’intero Stato membro interessato, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, procedere a tale valutazione nella controversia principale».

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 25 giugno 2020 (causa C‑24/19)
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.


Il 3 luglio 2020, con inizio alle ore 9:30, si terrà, con patrocinio del Comune di Cortina d'Ampezzo, il Convegno e l'Assemblea pubblica dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti - UNAA, in concomitanza con il XXX Convegno annuale dell'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti in ricordo del prof. Feliciano Benvenuti. 
I lavori potranno essere seguiti su piattaforma zoom webinar.



Il TAR Milano precisa che i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti sono certamente applicabili alle convenzioni urbanistiche, quali accordi tra privati e Amministrazione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; all’interno delle convenzioni di urbanizzazione risulta prevalente il profilo della libera negoziazione, quindi, sebbene sia innegabile che la convenzione urbanistica, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenti un istituto di complessa ricostruzione, non può negarsi che in questo si assista all’incontro di volontà delle parti contraenti nell’esercizio dell’autonomia negoziale retta dal codice civile.
Aggiunge il TAR che la necessità di salvaguardare l’equilibrio del rapporti contrattuali anche in fase di esecuzione, in ossequio ai canoni di affidamento e buona fede e nel rispetto del rapporto di sinallagmaticità, impone di assumere come lesiva della posizione giuridica del ricorrente e dei suoi interessi la determinazione comunale che ha preteso di ricalcolare il costo di costruzione, interpretando diversamente la pertinente normativa regionale e comunale, trattandosi di una indebita variazione unilaterale delle obbligazioni assunte contrattualmente; del resto, anche laddove il riequilibrio delle previsioni della convenzione si renda necessario al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative sopravvenute, ciò non può avvenire sulla base di un intervento unilaterale e autoritativo dell’Amministrazione, bensì soltanto in esito alla rinegoziazione tra le parti, secondo buona fede, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni che non possano più essere adempiute nel modo originariamente convenuto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1166 del 23 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa un consolidato indirizzo giurisprudenziale distingue tra soluzioni migliorative e varianti vere e proprie; le prime possono applicarsi a tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, salva l’immodificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite nel bando e nel capitolato; le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 971 del 1 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia precisa che «nel caso di impugnazione di disposizioni contenute nel P.R.G. o in una sua variante, l’indirizzo prevalente è quello secondo cui, fuori dei casi in cui il ricorrente si dolga di prescrizioni che direttamente incidano sui suoli in sua proprietà (censurandone ad esempio la destinazione, ovvero l’imposizione su di essi di vincoli espropriativi), è certamente ammissibile anche il ricorso proposto dai proprietari di aree vicine o confinanti con quelle cui si riferisce la prescrizione contestata, ma in tal caso occorre che sia dimostrata anche la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale riveniente ai suoli del ricorrente per effetto della scelta pianificatoria della quale si assume l’illegittimità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, nr. 1205; id., 19 marzo 2009, nr. 1653; nonché, in sede consultiva, Cons. Stato, sez. I, parere 19 luglio 2011, nr. 4417). Tale pregiudizio, dunque, non deve necessariamente risolversi in una lesione delle facoltà connesse al diritto dominicale di cui il ricorrente è titolare in relazione ai suoli in sua proprietà, ma può consistere anche nella perdita di utilità ulteriori e diverse, come quando – ad esempio – sia documentata un’oggettiva e immediata perdita di valore dei suoli dell’istante quale effetto diretto della pianificazione involgente le aree limitrofe o circostanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, nr. 4018)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 446 del 11 giugno 2020.
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La Corte di Giustizia UE in tema di accordo di cooperazione tra comuni e affidamento del servizio in house, così statuisce:

«1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che un accordo in base al quale i comuni aderenti all’accordo stesso affidino ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, costituendo un trasferimento di competenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, come interpretato nella sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis (C‑51/15, EU:C:2016:985), è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva stessa. 
2) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 dev’essere interpretato nel senso che un accordo di cooperazione in base al quale i comuni aderenti all’accordo stesso trasferiscano ad uno di essi la responsabilità dell’organizzazione di servizi a vantaggio dei comuni medesimi, consente di considerare detto comune, ai fini delle aggiudicazioni successive al trasferimento, quale amministrazione aggiudicatrice, consentendogli di affidare ad un organismo in house, senza provvedere ad un confronto concorrenziale, servizi volti a soddisfare non solo le proprie esigenze, bensì anche quelle degli altri comuni aderenti all’accordo, laddove, in assenza di tale trasferimento di competenze, i comuni medesimi avrebbero dovuto provvedere in proprio alle rispettive esigenze».

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, del 18 giugno 2020 (causa C-328/19).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.



Il TAR Milano, esaminando nel merito un ricorso contro una procedura indetta da un comune lombardo per l’affidamento dei servizi legali, pur dichiarando cessata materia del contendere a seguito della revoca in autotutela della procedura di gara, si pronuncia sulla fondatezza del ricorso ai fini della liquidazione delle spese e rileva:
«In relazione alla necessità di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali, il Collegio accerta la fondatezza del ricorso, per le motivazioni già evidenziate in sede cautelare, e pertanto, in ragione della natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell’indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1084 del 17 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che le Riserve Naturali possono adottare misure opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali. Tra queste rientrano le c.d. misure di salvaguardia che sono ricondotte alla previsione di cui all’articolo 6, comma 2, della Direttiva Rete Natura, nella misura in cui espressione del principio di precauzione. Si tratta tuttavia di misure di carattere anticipatorio volte a salvaguardare le possibili conseguenze negative sull’ambiente derivanti da azioni non ancora in corso ma foriere di rischi.  Se alla disamina delle previsioni di diritto dell’Unione europea non sembra potersi ritenere ex se preclusa la possibilità di misure consistenti anche in divieti, non può, tuttavia, non notarsi come simili misure debbano seguire ad un’istruttoria puntale e legarsi agli specifici obiettivi di conservazione del sito, così che  sono da stimarsi illegittime misure di carattere meramente conservativo nelle more dell’approvazione del nuovo Piano di gestione ma prive delle ragioni per le quali risulti necessario provvedere a simili misure in attesa della pianificazione generale e soprattutto lo scopo che si intende conseguire e l’idoneità delle misure.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1077 del 16 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano rigetta un motivo nella parte in cui contesta la necessità di un piano attuativo esteso ad aree di diversi proprietari in quanto, il piano attuativo è necessario sia in zone non urbanizzate sia in zone parzialmente urbanizzate che sono comunque esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l'effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto; anche il cambiamento della destinazione di un’area, da produttiva a residenziale, giustifica la previsione di un piano attuativo, essendo necessario realizzare ex novo una infrastrutturazione di servizi idonea alla nuova funzione. Ne consegue che l’estensione del piano attuativo non si modella in relazione ai limiti della singola operazione edilizia bensì delle esigenze della zona, intesa in senso lato; per tali ragioni deve escludersi, per il TAR, che l’obbligo di piano attuativo sia illegittimo solo perché comporta la necessità del proprietario di un solo lotto di coordinarsi con i proprietari viciniori.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 926 del 25 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia dichiara la perenzione del ricorso nei confronti di alcuni ricorrenti che non hanno sottoscritto l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 82 c.p.a. che onera il ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore entro centottanta giorni dalla ricezione dell’avviso di perenzione.
Precisa al riguardo che: «Gli originari proponenti l’odierno gravame, infatti, erano titolari di posizioni soggettive distinte, sicché era onere di ciascuno di essi attivarsi con l’atto di impulso, dichiarando l’interesse a proseguire l’azione promossa per la loro tutela. Il Collegio è ben consapevole dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di ricorso collettivo, è sufficiente ad impedire il verificarsi di tale causa estintiva il fatto che la dichiarazione prevista dalla legge sia formulata e sottoscritta da una sola delle parti ricorrenti (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304; Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5344); detto principio è stato peraltro affermato con riferimento a cause inscindibili, laddove invece -a fronte di cause scindibili quale quella odierna- “gli effetti processuali della dichiarazione di una o più parti sono inevitabilmente inidonei a estendersi alle altre parti, ben potendo la vicenda processuale, proprio in virtù della rilevata scindibilità delle posizioni, continuare a svolgersi solo nei confronti di alcune delle parti e non di altre.” (Cons. Stato, sez. IV, ord. 27 settembre 2016, n. 3951)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 428 del 4 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte di Giustizia UE, con riferimento alle cause di esclusione da una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di concessione per precedenti condanne, così statuisce:
«1) L’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non accorda a un operatore economico condannato definitivamente per uno dei reati di cui all’articolo 38, paragrafo 4, di tale direttiva e soggetto, per tale ragione, a un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, la possibilità di fornire la prova di aver adottato misure correttive idonee a dimostrare il ripristino della sua affidabilità.
2) L’articolo 38, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’esame dell’adeguatezza delle misure correttive adottate da un operatore economico sia affidato alle autorità giudiziarie, purché il regime nazionale istituito a tal fine rispetti tutti i requisiti posti dall’articolo 38, paragrafo 9, di tale direttiva e la procedura applicabile sia compatibile con i termini imposti dalla procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione. Inoltre, l’articolo 38, paragrafo 9, della direttiva 2014/23 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente alle autorità giudiziarie di non applicare a una persona un divieto automatico di partecipare alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione a seguito di una condanna penale, di revocare un siffatto divieto o di escludere qualsiasi menzione della condanna nel casellario giudiziario, purché tali procedure giudiziarie soddisfino effettivamente le condizioni poste e l’obiettivo perseguito da tale regime e, in particolare, consentano, qualora un operatore economico desideri partecipare a una procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione, di revocare, in tempo utile, il divieto a cui è soggetto, basandosi soltanto sull’adeguatezza delle misure correttive invocate dal suddetto operatore e valutate dall’autorità giudiziaria competente conformemente ai requisiti previsti da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

Corte di Giustizia UE, Sez. IX, dell'11 giugno 2020 (causa C-472/19).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.


Sul BURL, supplemento n. 24 del 12 giugno 2020, è pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 12 giugno 2020 n. 566 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è pubblicato il nuovo DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.   




Il TAR Milano precisa che il mutamento di destinazione d’uso consistente nella destinazione a locale abitabile di un sottotetto destinato a locale di sgombero, senza permanenza di persone, a prescindere dalla circostanza che sia stato accompagnato da opere edilizie, modifica i parametri edilizi della costruzione (aumento di altezze e della volumetria), comportando un non indifferente aggravio del carico urbanistico, e quindi deve essere assistito da idoneo titolo abilitativo; difatti, laddove il cambio di categoria edilizia determina un ulteriore carico urbanistico, risulta irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l’effettuazione di opere edilizie e in materia edilizia, l’art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come “variazione essenziale” – sanzionata ai sensi del precedente art. 31 con l’obbligo di demolizione e riduzione in pristino – il mutamento di destinazione d’uso (comunque realizzato, anche senza opere edilizie), che implichi una variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 997 del 5 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Brescia la riassunzione davanti al giudice competente, nel caso in cui oggetto del controvertere sia un bando di gara, deve avvenire nel termine dimidiato di quindici giorni (nella fattispecie nell’ordinanza del TAR che aveva declinato la competenza era indicato il termine di trenta giorni per la riassunzione, circostanza che il TAR Brescia qualifica come un refuso).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 406 del 27 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Secondo il TAR Milano, i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica alla libera insediabilità di funzioni in un certo ambito territoriale – nel caso di specie comunque omogenee rispetto a quelle previste nello strumento pianificatorio – devono risultare correlati e proporzionati ad effettive e superiori esigenze legate alla tutela dell’ambiente urbano o alla salvaguardia dell’ordinato assetto del territorio, dovendosi, in caso contrario, reputare che tali limitazioni non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 980 del 1 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


La Corte di Giustizia UE, con riferimento alla problematica relativa all’assoggettamento dei contratti conclusi tra enti nel settore pubblico alla disciplina delle norme relative agli appalti pubblici, ha statuito che:
«L’articolo 12, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che non sussiste una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici qualora un’amministrazione aggiudicatrice, responsabile sul proprio territorio di una missione di interesse pubblico, non svolga essa stessa interamente tale missione che in forza del diritto nazionale incombe soltanto su di essa e che richiede il compimento di più operazioni, bensì incarichi un’altra amministrazione aggiudicatrice, che non dipende da essa e che è anch’essa responsabile di tale missione di interesse pubblico sul proprio territorio, di effettuare dietro remunerazione una delle operazioni necessarie».

Corte di Giustizia UE, Sez. IX, del 4 giugno 2020 (causa C-429/19).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.



Il TAR Milano osserva che «secondo un consolidato principio giurisprudenziale (mutuabile in questa parte), per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, si impone che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, “giacché in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può formarsi, considerato che l’eventuale inerzia dell’Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso, trattandosi non di una deroga al regime autorizzatorio, ma di modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 2 luglio 2018, n. 1640; Id., Sez. I, 3 aprile 2018, n. 882; T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, Sez. III, 12 maggio 2017, n. 492)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 957 del 29 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte di Giustizia UE,
risolvendo le seguenti questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato:
«1) Se osta al diritto [dell’Unione], una norma nazionale, come l’art. 33, comma 3 bis [del decreto legislativo n. 163/2006] che limita l’autonomia dei comuni nell’affidamento ad una centrale di committenza a due soli modelli organizzativi quali l’unione dei comuni se già esistente ovvero il consorzio tra comuni da costituire.
2) Se osta al diritto [dell’Unione], e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale come l’art. 33, comma 3 bis[ del decreto legislativo n. 163/2006] che, letto in combinato disposto con l’art. 3, comma 25[ del decreto legislativo n. 163/2006], in relazione al modello organizzativo dei consorzi di comuni, esclude la possibilità di costituire figure di diritto privato quali, ad es., il consorzio di diritto comune con la partecipazione anche di soggetti privati.
3) Se osta al diritto [dell’Unione] e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale, come l’art. 33, comma 3 bis, che, ove interpretato nel senso di consentire ai consorzi di comuni che siano centrali di committenza di operare in un territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti unitariamente considerato, e, dunque, al massimo, all’ambito provinciale, limita l’ambito di operatività delle predette centrali di committenza»;
ha così statuito:
«1) L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private.
2) L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali».

Corte di Giustizia UE, Sez. II, del 4 giugno 2020 (causa C-3/19).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.



Il TAR Milano si allinea alla giurisprudenza secondo la quale lo strumento urbanistico, proprio per le sue caratteristiche di strumento di pianificazione e delle sua possibilità di utilizzo, nel disporre le future conformazioni del territorio, considera le sole “aree libere”, tali dovendosi ritenere quelle “disponibili” al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico); ciò comporta che l’eventuale modificazione del piano regolatore, che prevede nuovi e più favorevoli indici di fabbricazione, non può che interessare, nell’ambito della zona del territorio considerata dallo strumento urbanistico, se non le sole aree libere, nel senso sopra precisato, con esclusione, quindi, di tutte le aree comunque già utilizzate a scopo edificatorio, ancorché le stesse si presentino “fisicamente” libere da immobili.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 914 del 22 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano precisa che la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adozione del provvedimento finale:
«non è la conseguenza del ritardo ex se ma si correla alla condotta inerte o tardiva dell'Amministrazione e causa del pregiudizio (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 settembre 2016, n. 4028). Inoltre, il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest'ultimo deve fornire la prova sia sull'an che sul quantum (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016 n. 3059), deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell'amministrazione. In particolare, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)” (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sez. I, 16 maggio 2016, n. 139).
29.1. In ordine alla figura in esame una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene che il risarcimento risulti condizionato all’esito positivo del giudizio di spettanza del bene della vita. Lo affermano anche le Sezioni unite della Corte di Cassazione evidenziando che:
a) il riconoscimento del danno da ritardo - relativo ad un interesse legittimo pretensivo - non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento; 
b) l'ingiustizia del danno non può prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato (cfr., Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32620, che conferma la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 22 settembre 2016, n. 3920)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 960 del 29 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che ciascuno dei contendenti ha la possibilità di controdedurre liberamente alle prime difese avversarie entro il termine per il deposito della memoria cautelare o della prima memoria ex art. 73 c.p.a., risultando diversamente circoscritti i contenuti della seconda memoria, “di replica”, la cui funzione è solo quella di contraddire ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate da controparte in vista dell’udienza di merito, senza la possibilità di introdurre argomentazioni che già non siano state precedentemente dedotte.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 399 del 27 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



La Corte Costituzionale, rigettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, osserva:
 <<il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (il cosiddetto gold plating) è imposto da tale criterio direttivo e dalle norme da esso richiamate, ma non è un principio di diritto comunitario, il quale, come è noto, vincola gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli liberi di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più opportuni per raggiungere i risultati prefissati (salvo che per le norme direttamente applicabili).
Il termine gold plating, tuttavia, compare nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dell’8 ottobre 2010, che reca delle riflessioni e delle proposte per il raggiungimento dell’obiettivo di una legiferazione «intelligente», comunitaria e degli Stati membri, in grado di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.
Tra le iniziative che la Commissione ha adottato per migliorare la qualità della legislazione vigente vi è quella di richiedere «una relazione sulle migliori pratiche negli Stati membri per un’attuazione meno onerosa della legislazione UE», contestualmente impegnandosi ad approfondire «l’analisi del fenomeno delle “regole aggiuntive” (il cosiddetto “gold plating”)».
Nella comunicazione si precisa che «[i]l termine gold-plating si riferisce alla prassi delle autorità nazionali di regolamentare oltre i requisiti imposti dalla legislazione UE, in sede di recepimento o di attuazione in uno Stato membro».
4.1.− Nel nostro ordinamento il divieto di gold plating è stato introdotto dall’art. 15, comma 2, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», con l’inserimento nell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), dei commi 24-bis, ter e quater.
Il comma 24-bis recita: «[g]li atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater».
Il comma 24-ter, poi, puntualizza quali debbano intendersi livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie, ovvero: «a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive; b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive».
Il comma 24-quater, infine, dispone che [l’]amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».
5.− Ebbene, da tali disposizioni emerge con chiarezza che la ratio del divieto, assurto a criterio direttivo nella legge delega n. 11 del 2016, è quella di impedire l’introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che la norma censurata si rivolge all’amministrazione e segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato.
La rilevanza di questa finalità è riconosciuta anche dall’Adunanza della commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 1° aprile 2016, relativo allo schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n. 11», in cui si osserva che «il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive” va rettamente interpretato in una prospettiva di riduzione degli “oneri non necessari”, e non anche in una prospettiva di abbassamento del livello di quelle garanzie che salvaguardano altri valori costituzionali, in relazione ai quali le esigenze di massima semplificazione e efficienza non possono che risultare recessive».>>

Corte Costituzionale n. 100 del 27 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.