Il TAR Milano chiarisce che se è vero che l’oggetto delle regole dettate dal piano urbanistico non può essere limitato alla disciplina della trasformazione fisica del territorio, è anche vero, da altro lato, che non si può prescindere del tutto dall’interesse urbanistico, dovendosi ritenere indispensabile, affinché il piano possa dettare la sua regolazione, la sussistenza di un qualche collegamento con tale interesse (come ad esempio la necessità di far sì che l’attività esercitata sul territorio – sebbene non determinante la sua trasformazione fisica – non causi una alterazione dei carichi tale renderla urbanisticamente insostenibile in ragione dello squilibrio che essa crea rispetto alle dotazioni esistenti quali parcheggi, strade ecc.).
Secondo il TAR Milano sembra, pertanto, da escludere che il PGT possa dettare prescrizioni che riguardano l’attività di spandimento di fertilizzanti su suolo agricolo giacché non si vede quale attinenza abbia tale attività con l’interesse urbanistico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 986 del 2 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.