Il TAR Lazio, Roma, precisa che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza Corte di Cassazione, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona soltanto a seguito della consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario; la prova della consegna al destinatario è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna e, dunque, la mancata produzione in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. determina l’inesistenza della notificazione; aggiunge poi che nel sistema del processo amministrativo telematico l’art. 14, comma 4, del D.P.C.M. n. 40 del 2016 stabilisce che: “Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19”; ne consegue che la mancata produzione sotto forma di documenti informatici in via telematica delle suddette ricevute determina l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, n. 6482 del 24 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.