Secondo il TAR Milano, in considerazione di quello che è l’interesse pubblico perseguito dal RD 368/1904, deve ritenersi che la norma si applichi a tutti i manufatti in grado di interferire con la pulizia delle sponde, l’uso degli argini e il normale alveo del corso d’acqua; ne consegue che manufatto costituito da un basamento in cemento armato sormontato da una rete metallica va qualificato una “fabbrica” assoggettata alle prescrizioni dell’articolo 133 R.D. n. 368/1904 che indica gli atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai “corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione” (fattispecie relativa a una recinzione che sorge a 1,20 m. dalla mezzeria di un canale).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1074 del 14 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.