Il TAR Milano chiarisce, con riferimento all’ambito del procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a ogni nuova edificazione comportante creazione di volume, sicché in tali casi non è possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, essendo precluso, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, il rilascio di autorizzazioni in sanatoria qualora siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura; né induce a diverse conclusioni l’addotto carattere pertinenziale dei manufatti, essendo notorio che le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, quand’anche da ascrivere ad opere pertinenziali o precarie, si considerano comunque eseguite in totale difformità dall’eventuale titolo edilizio, e quindi soggette all’applicazione della sanzione demolitoria, ove non sia stata ottenuta la previa autorizzazione paesaggistica, il che rende applicabile nei medesimi termini la disciplina di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1034 dell’8 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.