Secondo il Consiglio di Stato, non si può escludere che il contratto di locazione, in quanto costitutivo di un diritto personale di godimento in capo al conduttore, assicuri a quest’ultimo la disponibilità materiale e il godimento dell’immobile e pertanto possa integrare, al pari degli atti di compravendita, uno degli elementi costitutivi della fattispecie della lottizzazione cartolare.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3215 del 20 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.