Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci; l’operatività della previsione è, quindi, condizionata dalla natura delle aperture.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1484 del 26 giugno 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.