Il TAR Milano chiarisce che nell'interpretare
le clausole del bando deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse
contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa,
considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra
p.a. e privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento
dell'azione amministrativa e di imparzialità, oltreché di quello specifico
enunciato nell'art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una
lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per
ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal
ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed
inespressi significati; pertanto, ove il dato testuale presenti ambiguità, deve
essere prescelto il significato più favorevole all'ammissione del candidato,
essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi
il più elevato numero di candidati.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano,
Sezione Prima, n. 1219 del 28 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale
della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.