Il TAR Milano chiarisce che nell'interpretare le clausole del bando deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa, considerando che, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra p.a. e privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, oltreché di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati; pertanto, ove il dato testuale presenti ambiguità, deve essere prescelto il significato più favorevole all'ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1219 del 28 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.