Il TAR Milano precisa che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all’affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate comporta senz’altro la sua esclusione dalla gara, perché in tal modo viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità: valutazione che ad essa sola compete e che non può esserle potestativamente preclusa dall’autodeterminazione dell’interessato (fattispecie relativa all’omessa dichiarazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti  ex artt. 444, 445 c.p.p).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1396 del 18 giugno 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.