Il TAR Puglia Bari, Sezione Terza, nell'esaminare la disposizione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato dalla legge n. 124 del 2015, osserva che:
  • il fatto che il legislatore non abbia sostituito le parole “termine ragionevole” con le parole “comunque non superiore a 18 mesi”, che invece ad esse si aggiungono, induce a ritenere che si tratti di un’operazione meramente interpretativa con la quale si è inteso specificare che il termine ragionevole non può superare i 18 mesi;
  • con la disposizione in esame il legislatore ha inteso dare certezza e stabilità ai rapporti che hanno titolo in atti amministrativi, individuando nel termine massimo di diciotto mesi il limite per l’annullamento d’ufficio, il quale sarebbe senz'altro illegittimo se sopravvenuto dopo il decorso di detto termine;
  • avuto riguardo ai provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della novella, il “termine ragionevole” per l’annullamento è ancora in corso, va escluso che il termine di diciotto mesi possa nuovamente decorrere da detta data, sia perché ciò sarebbe in contrasto con la natura interpretativa della disposizione in rassegna sia perché, diversamente opinando, si ammetterebbe un’irragionevole rimessione in termini per la p.a., in palese contraddizione con l’intendimento del legislatore di stabilire un termine certo oltre il quale il provvedimento amministrativo non può essere annullato se non in sede giurisdizionale.

Si ricorda, in ogni caso, che il comma 2 bis dell'art. 21 novies della legeg n. 241 del 1990 prevede che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni  sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo. 


Il testo della sentenza n. 47 del 14 gennaio 2016 della Sezione Terza del TAR Puglia, Bari, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa