La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000, nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti (esistenti alla data del 17 ottobre 2000) possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici; la norma regionale srutinata, assegnando all'ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera «esigenza urbanistica», parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi; in questo modo risulta compromessa quell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta dalla normativa statale a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme sull'intero territorio nazionale, idonea a superare la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali.


La sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016 della Corte Costituzionale è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.