La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 del 29
gennaio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della
legge della Regione Campania n. 15 del 2000, nella parte in cui prevede che il
recupero abitativo dei sottotetti (esistenti alla data del 17 ottobre 2000)
possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e
alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali
con specifica considerazione dei valori paesaggistici; la norma regionale
srutinata, assegnando all'ordine inferiore della disciplina urbanistica la
definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei
sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, degrada la tutela
paesaggistica da valore unitario prevalente a mera «esigenza urbanistica»,
parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli
edilizi; in questo modo risulta compromessa quell'impronta unitaria
della pianificazione paesaggistica, assunta dalla normativa statale a valore
imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione
di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme sull'intero
territorio nazionale, idonea a superare la pluralità degli interventi delle
amministrazioni locali.
La sentenza n. 11 del 29 gennaio 2016 della Corte
Costituzionale è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.