Il Consiglio di Stato precisa che il reclamo disciplinato dall'art. 114, comma 6, del codice del processo amministrativo avverso gli atti del commissario ad acta può ritenersi esperibile a condizione che il commissario ad acta abbia esercitato in concreto un effettivo potere decisionale.
Quando invece il commissario ad acta abbia esercitato un ruolo solo istruttorio e preparatorio rispetto a un’esecuzione del giudicato destinata a sostanziarsi in successivi provvedimenti discrezionali di competenza delle autorità amministrative, le contestazioni delle parti interessate devono in tal caso essere proposte, secondo le regole generali, in sede di impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento.

Il testo della sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 628 del 15 febbraio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.