Secondo la Corte di Giustizia UE:
 “1) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa disciplina l’esercizio di una professione, come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso, anche se tale professione comporta lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche di compiti rientranti nel «servizio antincendi».
2) Gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’autorizzazione all'esercizio della professione di spazzacamino, nel suo complesso, a un settore geografico determinato, allorché tale normativa non persegue in modo coerente e sistematico la realizzazione dell’obiettivo di protezione della sanità pubblica, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.
L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che non osta a tale normativa nell'ipotesi in cui i compiti rientranti nel «servizio antincendi» debbano essere qualificati come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, purché la limitazione territoriale prevista sia necessaria e proporzionata all'espletamento di tali compiti in condizioni economicamente sostenibili. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione”.

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, 23 dicembre 2015 (C-283/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE.