Il Consiglio di Stato, a fronte di una integrazione in sede giudiziale della motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, precisa che:

  • l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto impugnato risulta inammissibile in quanto si risolve nell'introduzione, per la prima volta in sede processuale, di elementi di fatto che avrebbero dovuto essere oggetto di istruttoria e di contraddittorio in sede procedimentale;
  • diversamente opinando il processo finirebbe per diventare il luogo di celebrazione del procedimento, e non, come invece deve essere, il momento deputato al controllo di legittimità di una decisione provvedimentale adottata all’esito di un procedimento già concluso;
  • ciò implica che la legittimità dei provvedimenti impugnati non può che essere valutata considerando gli elementi e la motivazione su cui gli stessi si fondano, dato che, se così non fosse, si ammetterebbe, di fatto, un’azione diretta ad accertare se sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento prima e a prescindere dall'esercizio del potere nella sede procedimentale.


Il testo della sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 550 del 9 febbraio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.