Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, là dove si sia in presenza del c.d. factum principis o di cause di forza maggiore, l'interessato che voglia impedire la decadenza del titolo edilizio per il mancato tempestivo inizio dei lavori è pur sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia del titolo stesso, proroga che deve essere accordata con atto espresso dell'Amministrazione; il TAR precisa inoltre che, affinché si possa dare rilevanza a un provvedimento che impedisca l’edificazione, è necessario che questo risulti illegittimo in quanto emesso in carenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa; in caso contrario, quando cioè l’atto che inibisce l’esecuzione dei lavori sia conforme alla legge, la parte non può pretendere di essere ammessa al beneficio della proroga del termine.

Il testo della sentenza n. 201 del 29 gennaio 2016 della Sezione Seconda del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa