Il TRGA Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, dopo aver concluso che, sebbene la legge abbia previsto che la posta elettronica certificata sia un mezzo idoneo per la notifica del ricorso introduttivo anche nel processo amministrativo, mancano ancora le regole tecnico - operative per utilizzare validamente il mezzo in esame, ritiene che in presenza di un ricorso notificato, nel rispetto del termine decadenziale, con posta elettronica certificata si sia di fronte a un’ipotesi non di inesistenza della notifica, con consequenziale impraticabilità di sanatoria, bensì di nullità.
Ne discende che, sulla scorta dell'art. 44, comma 3, c.p.a. e del principio della strumentalità delle forme processuali, la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione del ricorso, è idonea a sanare la nullità (per effetto del raggiungimento dello scopo) e a instaurare validamente il rapporto processuale.

Il testo della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, n. 86 del 15 febbraio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.