La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale dell’Umbria - dopo aver ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, secondo il quale l’art. 17, comma 30 ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all'immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, che tratta dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - precisa che tale principio va, tuttavia, applicato comprendendo in esso anche i casi in cui il delitto contro la pubblica amministrazione non solo sia stato oggetto di specifico accertamento del giudice penale ma abbia anche formato, nell'ambito di reato complesso, elemento costitutivo di più grave reato.
Diversamente, secondo il giudice contabile, occorrerebbe mettere in dubbio la stessa coerenza costituzionale di una norma che escluda dalla risarcibilità del danno d’immagine i delitti contro la pubblica amministrazione che siano stati strumentali per la commissione di reati più gravi nei quali, proprio a motivo della maggiore gravità, sono risultati assorbiti ai fini della punibilità.

Il testo della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale dell’Umbria, n.11 del 4 febbraio 2016 è consultabile sul sito della Corte dei conti.