Il Tar Milano, a fronte di una clausola convenzionale stipulatala da un soggetto aggregatore che esclude la revisione dei prezzi contrattuali osserva che la clausola convenzione, nella parte in cui esclude ogni revisione del corrispettivo, è nullo per contrarietà alla disciplina di legge imperativa (art. 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti pubblici) che fa salvi, per i contratti stipulati dai soggetti aggregatori (quale è Aria Spa) l’applicazione dell’art. 1 comma 511 della legge n. 208/2015.
Tale ultima norma ammette una revisione del corrispettivo qualora si sia verificata una variazione del valore dei beni, che abbia cagionato una variazione del prezzo non inferiore al dieci per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione dello specifico settore oggetto del contratto oppure, in mancanza, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Il citato comma 511 prevede quindi un particolare procedimento di revisione, che impone l’intervento di una autorità indipendente o dell’Agcm, anche per l’accertamento dell’aumento dei prezzi dei beni superiori alla soglia del 10%.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2808 del 21 dicembre 2022.