Il TAR Milano ricorda che, per costante giurisprudenza, "dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014, non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara", sicché rientra nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire le quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1101/2020, n. 8249/2019 e Sezione III, n. 4025/2019, n. 3331/2019 e n. 4336/2017).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2715 del 9 dicembre 2022.