Il TAR Brescia esamina una istanza di ricusazione dell’intero collegio che aveva pronunciato sentenza non definitiva dichiarando inammissibile un ricorso nella parte concernente una domanda sul silenzio e disponendo la conversione del rito quanto alle altre domande e osserva:
<<Premesso che:
- con ricorso rubricato al n. r.g. 722/2020 la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del silenzio formatosi sull’atto di significazione datato -OMISSIS- e notificato al Comune di -OMISSIS- e ad ATS Brescia in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca delle ordinanze contingibili e urgenti del -OMISSIS-, recanti il divieto di utilizzo a scopo potabile dell’acqua emunta dal pozzo presente nelle pertinenze dell’azienda agricola -OMISSIS-, sita in -OMISSIS- – -OMISSIS-, nonché la richiesta di approntamento della fornitura di acqua potabile mediante allaccio al pubblico acquedotto e/o sistemi di approvvigionamento alternativi;
- con lo stesso mezzo di gravame l’interessata instava per la declaratoria di nullità delle note in data -OMISSIS- e -OMISSIS- del Commissario Prefettizio del Comune di -OMISSIS-, della nota del -OMISSIS-, a firma del Responsabile Servizi al Territorio del Comune di -OMISSIS- e chiedeva la condanna del Comune di -OMISSIS- e di ATS Brescia ad adottare i provvedimenti di competenza, con la nomina, in caso di inottemperanza, di un commissario ad acta che provveda in luogo degli stessi;
- infine veniva domandata la condanna del Comune e dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia al risarcimento dei danni, nonché al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
considerato che:
- con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- 2021 la 1^ Sezione di questo T.A.R. dichiarava inammissibile il ricorso nella parte concernente la domanda sul silenzio e disponeva la conversione del rito quanto alle altre domande;
- con istanza depositata il 7 ottobre 2022 la ricorrente, ex art. 18 c.p.a., propone la ricusazione dell’intero Collegio che ha pronunciato la prefata sentenza allegando a sostegno il dettato dell’art. 51, 1° co., n. 4, c.p.c. ovvero l’obbligo del giudice di astenersi “se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico”;
- nel caso di specie la ricorrente, con la propria istanza di ricusazione, assume che con la declaratoria di inammissibilità dell’azione avverso il silenzio contestualmente alla conversione del rito per le altre domande, il Collegio avrebbe “ipotecato la prosecuzione del giudizio, anticipandone l’esito: o il rigetto delle domande medesime o, addirittura, la loro inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, così determinando addirittura, per il prosieguo, l’obbligo di astensione per i giudici che hanno pronunciato la sentenza non definitiva, ai sensi degli artt. 17 C.P.A. e 51, n. 4, C.P.C.”;
rilevato che:
- affinché possa configurarsi il venir meno dell'imparzialità del giudice, attraverso una sua manifestazione di "una precognizione negativa nei confronti del ricorrente", come sostenuto dal ricorrente, "occorre individuare un effetto condizionante della decisione da lui assunta in precedenza, capace di distorcere ovvero di influenzare il giudizio successivo" (Cassazione penale, sez. III, 21.5.2021, n. 32630);
- nella fattispecie, tuttavia, non sono ravvisabili i presupposti normativi di cui all'art. 51, n. 1 c.p.c., non avendo i magistrati ricusati conosciuto della vicenda in esame in altro grado del giudizio;
- invero, le ipotesi di ricusazione del giudice, in quanto espressione di situazioni eccezionali, sono assolutamente tassative e non consentono alcun ampliamento mediante interpretazione;
- la conversione del rito, decisione peraltro vincolata dalla natura delle domande proposte dalla stessa ricorrente, non costituisce un’articolazione per gradi dello stesso procedimento, ma solo la fisiologica prosecuzione dello stesso giudizio, tant’è che ciò non determina neppure il mutamento del numero di registro generale del fascicolo;
- del resto, in più occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che nelle ipotesi di “giudizio bifasico” quale ad esempio l’opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51 della L. 28 giugno 2012 n. 92, la nuova fase del processo si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio della res controversa (Corte Cost., 13/05/2015, n.78);
- alle stesse conclusioni si è pervenuti in tema di giudizio per revocazione davanti alla Corte dei conti non ritenendo sussistente l’obbligo di astensione obbligatoria (e quindi i presupposti per la ricusazione) in capo al giudice che faccia parte del collegio giudicante in revocatoria, il quale abbia anche fatto parte del collegio che ha emesso la sentenza impugnata per revocazione (Corte Conti, sez. reg. giurisd. Sicilia, 25/03/2014, n. 28);
- nel processo amministrativo si è ritenuto che, ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.a., i magistrati, ai quali si deve la paternità dell'impugnata revocanda sentenza, sono legittimati a far parte del collegio investito della cognizione del relativo ricorso per revocazione atteso che il dovere di astensione, previsto dall'art. 51 n. 4, c.p.c., sussiste solo quando nel medesimo ricorso sia lamentato il dolo del giudice o quando il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa (Cons. Stato Ad. plen., 24/01/2014, n. 4);
- anche per quanto attiene alla partecipazione dello stesso giudice alla fase cautelare del giudizio e di seguito alla fase di merito, data la diversità dei caratteri della cognizione, non sussiste alcuna incompatibilità nella partecipazione dello stesso giudice alla pronuncia in sede cautelare e alla pronuncia in sede di merito (o (Cons. Stato, Ad. pl., 25 marzo 2009, n. 2, T.A.R. Liguria, sez. I, 18/07/2017, n. 616; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. 11 aprile 2017, n. 2010);
ritenuto che:
- le argomentazioni sopra rassegnate trovano più forte conferma dalla circostanza che l'autonoma fase processuale, culminata nella sentenza non definitiva n. -OMISSIS- 2021, pur essendo ovviamente connessi i presupposti di fatto della vicenda, non ha implicato la cognizione e la risoluzione delle identiche questioni;
- pertanto l’istanza di ricusazione deve essere respinta, nulla disponendo in ordine alle le spese relative all'esame della domanda di ricusazione in assenza dello svolgimento di attività difensive delle controparti;>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 1239 del 5 dicembre 2022.