Con la sentenza n. 251 del 2022, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23, che, in assenza di un piano paesaggistico elaborato congiuntamente dallo Stato e dalla Regione, consentiva l’ampliamento della superficie dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica.
Secondo la Corte, il rischio di pregiudicare scelte di tutela del paesaggio che devono essere necessariamente condivise comporta la violazione della competenza statale stabilita art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Corte Costituzionale n. 251 del 19 dicembre 2022.