Il TAR Milano ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituiscono nuova costruzione gli interventi di trasformazione urbanistica comportanti la realizzazione di depositi di merci o di materiali e implicanti la trasformazione permanente del suolo inedificato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 753; Consiglio di Stato, sez. VI, 17 marzo 2022, n. 1957). Anche la giurisprudenza penale, distinguendo tra interventi finalizzati ad attività agricole, interventi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli che incidono sul tessuto urbanistico del territorio ed interventi prodromici alla realizzazione di un immobile, richiede, per le ultime due tipologie, la necessaria acquisizione di un permesso di costruire (cfr., Corte di Cassazione, sezione III penale, 12 gennaio 2017, n. 1308 e giurisprudenza ivi richiamata; Corte di Cassazione, sez. III penale, 10 marzo 2022 , n. 12936; Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 febbraio 2021, n. 12121). Ne consegue che lo sbancamento e il livellamento del terreno, pur non comportando un'edificazione in senso stretto, determinano una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, stante la destinazione agricola dell’area, sicché doveva essere acquisito il permesso di costruire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2775 del 19 dicembre 2022.