Il TAR Brescia precisa che le azioni di accertamento atipiche, in difetto di una previsione normativa, non sono soggette a termini decadenziali. Ma tale regola vale solo se tali azioni sono effettivamente dirette a perseguire un interesse di autentico accertamento di un fatto controverso, mentre quando esse siano sorrette da un interesse consistente nell’eliminazione degli effetti di provvedimenti amministrativi autoritativi, allora sarà necessario esperire l'azione di annullamento nei termini decadenziali di impugnazione, restando preclusa la proposizione dell’azione di accertamento che costituirebbe un’elusione del termine decadenziale (ormai scaduto) d’impugnazione di provvedimenti autoritativi (cfr.: TAR Veneto, sez. III, 1.4.2021, n. 426; TAR Toscana, sez. III, 8.5.2015, n. 760; TAR Lombardia Milano, sez. II, 5.2.2021, n. 355).
E infatti l’art. 34, comma 2, del C.p.a. stabilisce che "il giudice non può conoscere della illegittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1335 del 16 dicembre 2022.