Il Consiglio di Stato, in materia di rinnovazione dell'attività notificatoria non andata a buon fine e relativa ad un ricorso in appello, precisa che il termine ragionevole entro il quale l'appellante notificante deve riattivare l'attività notificatoria ove la prima notificazione, proposta nel termine decadenziale, non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante stesso (nella specie per irreperibilità del destinatario) è da individuarsi nella metà del termine concesso dall'art. 92, comma 1, c.p.a. per la proposizione dell'impugnazione; in questo caso la successiva rinotificazione retroagisce e impedisce ogni decadenza.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1690 del 9 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.