Il TAR Milano statuisce che l'art. 25-bis della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005  è chiaro nello stabilire che la mancata adozione del PGT nel termine del 31 dicembre 2013 comporta conseguenze esclusivamente nel senso dell’esclusione del Comune dall’accesso al patto di stabilità territoriale per l’anno 2014 e degli ulteriori effetti indicati al comma 2, mentre la decorrenza del termine del 30 giugno 2014 contenuta nel medesimo articolo per l'approvazione non ha l'effetto di trasferire di per sé il potere di provvedere in capo alla Regione, privandone definitivamente il Comune, perchè, se è vero che il sistema è preordinato a rimediare al più presto all’inerzia comunale, fino a quando il Commissario regionale non viene nominato e investito della funzione di intervenire in via sostitutiva, l’Amministrazione locale resta titolare del potere di provvedere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 marzo 2020 n. 477
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.