Il TAR Milano precisa che da un’esegesi letterale del comma 6 dell’art. 63 della legge regionale n. 12 del 2005, che dispone che “il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40 (…), calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa”, si ricava che per il calcolo dell’altezza media ponderale, che deve essere pari a 2,40 m, può essere considerata e computata unicamente la parte di sottotetto con un’altezza non inferiore a 1,50 m., essendo soltanto tale porzione idonea a concorrere alla realizzazione del requisito imposto dalla legge; la citata norma tuttavia non esclude affatto che il sottotetto possa possedere delle parti di altezza inferire a 1,50 m., ma si limita a considerarle del tutto neutre ai predetti fini, escludendole dal calcolo del volume necessario per raggiungere l’altezza media ponderale.
Aggiunge, poi, il TAR che la volumetria generata da un abbaino deve essere computata ai fini della verifica del raggiungimento degli indici richiesti dalla normativa per considerare il sottotetto abitabile, tenuto conto che lo stesso non soltanto è in grado di garantire il rispetto dei rapporti aeroilluminanti, ma assicura anche il rispetto dell’altezza media ponderale che può rendere un locale idoneo ad essere utilizzato quale residenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 476 del 12 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.