In un ricorso promosso in sede giurisdizionale al fine di sentire accertare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex articoli 1337 e 1338 c.c., e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata stipula della convenzione di cui al permesso di costruire in deroga a suo tempo approvato in sede consiliare, il TAR Milano - pur rigettando il ricorso per non avere l'operatore privato positivamente riscontrato le richieste svolte dagli uffici in sede istruttoria - sottolinea che la favorevole deliberazione del Consiglio comunale impone la stipula della relativa convenzione e il rilascio del titolo edilizio pur residuando in capo all’organo tecnico comunale il necessario potere/dovere di verifica dei relativi presupposti del titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 416 del 4 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.