Il TAR Brescia, in linea con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa al momento in cui è rilevante il possesso del marchio CE (sentenza n. 5145/2019), afferma che i requisiti del prodotto richiesti dalla lex specialis conseguenti a una certificazione (marchio CE, piuttosto che registrazione come dispositivo medico, come nella fattispecie) debbono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, per garantire la par condicio tra i concorrenti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 141 del 19 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.