Il TAR Brescia, con riferimento all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, precisa che: “la giurisprudenza amministrativa è pressochè concorde nel ritenere che nell' art. 167, comma 4, d. lgs. n. 42 del 2004 il legislatore ha utilizzato la congiunzione disgiuntiva “o”, con la conseguenza che l'espressione “superfici utili o volumi” non rappresenta una endiadi e include invece quegli interventi che, pur senza creare un aumento di cubatura, con la realizzazione di nuove superfici utili, determinano comunque un impatto significativo sull'assetto del territorio, modificandone in maniera stabile e duratura la conformazione; questa lettura trova giustificazione, oltre che dal punto di vista letterale, anche per la ratio della disposizione, volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio che comporta la possibilità di rilascio ex post dell'autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato (T.A.R. Milano, sez. II, 8 maggio 2019, n. 1033; T.A.R. Genova, sez. I, 14 marzo 2015, n. 281; T.A.R. Napoli, sez. III, 2 ottobre 2019, n. 4706)”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 227 del 16 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.