Il TAR Milano ritiene inammissibile il ricorso incidentale con il quale il Comune resistente ha contestato la legittimità della realizzazione del fabbricato del ricorrente in quanto l’edificazione non sarebbe “né fattibile né assentibile”, formulando a tal fine istanza istruttoria perché sia disposta una consulenza tecnica, ai fini di una pronuncia di accertamento del giudice.
Secondo il TAR, se è pacifica la possibilità che l’amministrazione resistente gravi in via incidentale atti di diverse amministrazioni, laddove il loro annullamento possa determinare effetti paralizzanti del ricorso principale o limitare gli effetti dell’eventuale accoglimento, più problematica è l’ipotesi in cui l’amministrazione resistente impugni in via incidentale atti propri; la circostanza che l’amministrazione disponga di un potere-dovere di autotutela è stata considerata in genere risolutiva nel senso di escludere detta possibilità.
Sulla base di tali premesse, il TAR ritiene inammissibile la domanda formulata in tal senso dal Comune in via incidentale, potendo l’Amministrazione comunale esercitare, se ne sussistono i presupposti, i propri ordinari poteri di governo del territorio, non ravvisandosi giustificazione alcuna della richiesta al giudice di sostituirsi nell’esercizio di tali poteri.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1768 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.