Il Consiglio di Stato effettua una ricognizione sulla giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali disciplinanti le infrastrutture per le reti di telecomunicazione e rileva:
- il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio;
- le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni;
- la giurisprudenza costituzionale ha affermato che le disposizioni ostative si palesano come illegittime, qualora rendano impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i «criteri di localizzazione» si trasformerebbero in «limitazioni alla localizzazione», mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa» e non determinano «l’impossibilità della localizzazione»;
- non sono legittimi gli atti che limitino la localizzazione delle infrastrutture di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa;
- il Comune non può prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici;
 - il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale;
- deve, invece, ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale; di conseguenza, possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree;
- la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti anche ampie aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma e purché ciò, consentendo la localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori, sulla base di condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio; ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che comunque i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete: è necessario che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio; deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ritiene che vi sia stato tale equo contemperamento, con riferimento a una disposizione di un regolamento comunale che fissa un limite di altezza dei tralicci di nuova installazione salvo casi specifici concertati con l’amministrazione per motivate e particolari necessità di copertura e/o al fine di superare difficoltà tecniche e/o radioelettriche; in tal modo, la disposizione risulta legittima, in quanto, pur fissando una regola destinata a regolare l’ordinato assetto del territorio, ne consente la deroga quando ciò risulti necessario per garantire l’efficiente servizio di telecomunicazione sull’intero territorio comunale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3891 del 3 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, al seguente indirizzo.