Secondo il TAR Milano, sono inammissibili i motivi aggiunti notificati direttamente al Comune, presso la sua sede anziché presso il procuratore costituito del Comune stesso, come prescritto dal comma 2 dell’art. 43 c.p.a., che richiama sul punto l’art. 170 c.p.c.
Per il TAR non v’è dubbio che il disposto dell’art. 43, comma 2, c.p.a., con il richiamo all’art. 170 c.p.c. per le notifiche da effettuarsi, in sede di motivi aggiunti, nei confronti delle “controparti costituite”, addossi alla parte l’onere di notificare il ricorso per motivi aggiunti non presso la sede legale dell’Ente, ma presso il procuratore costituito di quest’ultimo; in presenza di un dettato normativo di indubbio tenore – come dimostrato dall’utilizzo, nel comma 2 dell’art. 43 cit., dell’espressione “le notifiche … avvengono”, anziché “le notifiche … possono avvenire” – non può condividersi, secondo il TAR Milano, il diverso indirizzo giurisprudenziale, che ammette la notificazione dei motivi aggiunti presso la sede legale dell’Ente, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., richiamato dal successivo art. 160 c.p.c. in tema di nullità della notificazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1764 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.