Il TAR Milano nel respingere una censura con la quale si denuncia la presunta illegittimità della nomina della commissione di gara, in quanto i componenti della stessa non sarebbero esperti del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in violazione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, afferma che la formulazione sul punto del vigente art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ricalca quella dell’abrogato art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e la giurisprudenza formatasi in materia è concorde nell’affermare che l’esperienza e la competenza dei componenti della commissione devono essere valutati complessivamente, in modo che sia nel complesso garantita la conoscenza tecnica nel settore oggetto dell’appalto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1564 del 10 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.