Il TAR Lazio, a fronte di  un’eccezione di tardività del ricorso proposto avverso l’ammissione a una gara d’appalto con la quale si sosteneva che il dies a quo decorresse dalla seduta della commissione di gara nel corso della quale era stata deliberata l'ammissione dei concorrenti alla presenza del legali rappresentanti della ricorrente, precisa che:
- la disposizione di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., come introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede espressamente e inequivocamente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni/ammissioni sul profilo della stazione appaltante;
- stante la specialità di una simile previsione va da sé che essa inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale;
-in altre parole, anche a voler ammettere che il termine di reazione processuale decorra, in caso di aggiudicazione, dalla piena conoscenza della determinazione lesiva della PA, ossia dal momento in cui si conclude la seduta di gara in cui sono eventualmente presenti i legali rappresentanti della società che si ritiene lesa, in caso di ammissione/esclusione vale comunque il diverso momento della pubblicazione sul sito della stazione appaltante del relativo provvedimento che tale decisione formalizza;
-  ciò in quanto il dies a quo per le suddette impugnazioni di esclusione/ammissione è assistito da un regime di specialità rispetto ad ogni altra tipologia di impugnazione in materia di gare pubbliche; regime dettato nello specifico dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., il quale prevede appunto che il termine per ricorrere decorra dalla pubblicazione del provvedimento formale di ammissione/esclusione sul sito della stazione appaltante.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Quater, n. 9379 del 23 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento, si veda anche TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1774 del 28 agosto 2017, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo, che sostiene che il termine per proporre l’impugnazione degli atti di una procedura di gara (nella fattispecie l’ammissione della controinteressata) decorre dal momento in cui il ricorrente ne abbia avuto conoscenza, ancorché tale conoscenza sia stata acquisita con forme diverse da quelle previste dal Codice dei contratti.