L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato conferma le conclusioni cui erano pervenute le sezioni semplici, pur con le puntualizzazioni delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 20 ottobre 2016 n. 21260, e afferma, ai sensi dell’art. 99, quinto comma, del codice del processo amministrativo, il seguente principio di diritto: “la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo”.


L'ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 28 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Ammnistrativa al seguente indirizzo.