L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato conferma le conclusioni cui erano
pervenute le sezioni semplici, pur con le puntualizzazioni delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione del 20 ottobre 2016 n. 21260, e afferma, ai sensi
dell’art. 99, quinto comma, del codice del processo amministrativo, il seguente
principio di diritto: “la parte risultata
vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo
alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione
del giudice amministrativo”.
L'ordinanza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 28 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Ammnistrativa al seguente indirizzo.