Il TAR Milano ribadisce che la presentazione dell’istanza di sanatoria successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse; il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria, sia pure al fine di verificare l’eventuale sanabilità di quanto costruito, comporta, ex se, la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che, indipendentemente dal suo contenuto, vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa; anche in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l’Amministrazione dovrà, comunque, determinarsi sulla domanda e, in caso di suo esito negativo, sulla sanzione, con atti autonomamente impugnabili ove non satisfattivi, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1570 del 10 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.