Il TAR Milano precisa che la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo non produce, di per sé, l'effetto di travolgere anche il ricorso per motivi aggiunti, là dove questo sia configurabile come autonomo atto impugnatorio ritualmente proposto avverso un nuovo atto; a tal fine il ricorso per motivi aggiunti deve però essere autosufficiente e conforme al contenuto indicato dall’art. 40 c.p.a.
Per il TAR, il contenuto dei motivi aggiunti da valutarsi quale ricorso autonomo non può essere ritenuto rispondente ai requisiti essenziali di cui all’art. 40 c.p.a. nel caso in cui si componga formalmente solo di un’esposizione in fatto e le deduzioni argomentative ivi contenute consistano nell’esposizione degli atti intervenuti unitamente a una sequenza di commenti e valutazioni personali che non consentono di estrapolare i motivi specifici su cui si fonderebbe il ricorso proposto.
Aggiunge il TAR che lo scopo delle disposizioni è quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine a una prassi in cui i ricorsi, oltre a essere poco sintetici, non contengono una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. "motivi intrusi", ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminano tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano nel rischio di revocazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1753 in data 8 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.