Queste sono le conclusioni presentate il 7 maggio 2015 dall'Avvocato Generale sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal TRGA di Trento in materia di contributo unificato:
«La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio».
 
 


L'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi - AGATIF ha organizzato per il 5 giugno 2015 presso l'Università degli Studi di Bergamo un convegno con il titolo "Il potere di ordinanza del sindaco nelle materie dell'ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza".
 


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di ordine di esame dei motivi di ricorso:
a) nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi, aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi;
b)nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente;
c) nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi;
d) nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei casi ascrivibili alle tre tipologie precisate in motivazione (assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia
”.
 

La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27 aprile 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all’indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/.


Pubblichiamo le osservazioni del Consiglio Nazionale Forense del 16 aprile 2015 sulla bozza di decreto del Presidente del Consiglio di Stato che disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi.
 


 
Ad avviso del Consiglio di Stato, Sezione IV, nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali, in quanto:
a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a.;
b) l’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 assicura, anche nei confronti dei concorrenti che hanno sede all’estero, l’immediata ed esaustiva conoscenza delle decisioni assunte dalla stazione appaltante, cosicché non può configurarsi in astratto una disparità di trattamento o una diminuzione della tutela in pregiudizio delle imprese operanti in altri Stati UE;
c) diversamente opinando, sarebbe del tutto alterata la correlazione tra il termine breve per ricorrere ed i termini dilatori per la stipula del contratto prescritti dall’art. 11, commi 10-ss., del d.lgs. n. 163 del 2006.

 


Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell’istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall’adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita”.
 
 


Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione II, benché il riferimento alla qualità di “pubblica amministrazione” dell’autorità competente della VAS sia contenuto nell’articolo 5, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttavia, la previsione normativa richiamata non implica un divieto per il Comune di avvalersi di una figura professionale esterna, al fine dello svolgimento dei compiti propri dell’autorità competente della VAS, nel caso in cui non siano rinvenibili adeguate professionalità al proprio interno; figura professionale esterna che acquisisce necessariamente la veste di organo dell’Amministrazione, alla quale dovranno essere imputati gli atti compiuti dall’incaricato.


Con la sentenza n. 779 del 23 marzo 2015, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, in tema di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nei termini previsti, da un parte, riafferma il principio secondo cui le opere intraprese devono essere tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare l’opera e non può farsi ricorso a lavori fittizi e simbolici, dall’altra, richiama il principio di coerenza dell’ordinamento giuridico, che discende dall’art. 3 Cost., in forza del quale non si può attribuire rilevanza ad un’attività di trasformazione del suolo eseguita in assenza di ulteriore atto abilitativo prodromico all’esecuzione delle opere edilizie (quale, nella fattispecie, l’autorizzazione al taglio del bosco).



Con sentenza del 4 marzo 2015 (causa n. 534/13), la Terza Sezione della Corte di Giustizia Europea, esaminando la normativa italiana alla luce dell'interpretazione dei principi del diritto dell’Unione in materia ambientale e segnatamente dei principi del chi inquina paga, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, ha statuito che:
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.

La questione pregiudiziale, che era stata sottoposta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, era la seguente:
Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, [TFUE] e dalla direttiva [2004/35] (articoli l e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del [codice dell’ambiente], che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.


Si informa che il primo Congresso nazionale dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti si svolgerà a Padova il 27 e 28 marzo 2015.
La giornata di studio di venerdì 27 marzo ha come titolo: “Quale giustizia amministrativa? - Gli avvocati amministrativisti invitano il Governo, la Magistratura amministrativa, le istituzioni e la società civile  a confrontarsi sulla situazione e le prospettive del sistema”.
Tale giornata si svolgerà presso la Sala delle Conferenze del Giardino della Biodiversità – Orto Botanico di Padova, in Prato della Valle 50; sarà gratuita e aperta a tutti e per essa è stato chiesto il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.
Per poter partecipare ad essa è necessario inviare apposita domanda di iscrizione entro il termine del 24 marzo 2015 al seguente indirizzo e-mail: padova27.03.2015@gmail.com.
 


Si allega la circolare del 20 gennaio 2015, con la quale il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ritiene che l’art. 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - ai sensi del quale quando l'impugnazione,  anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  dovuto  per  la stessa impugnazione, principale o incidentale - non trovi applicazione nei giudizi proposti avanti al giudice amministrativo.
 




Segnaliamo che a Monza il 19, 20 e 21 febbraio 2015 si terrà il primo congresso giuridico organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Monza, Como e Lecco.
La sessione n. 9 di venerdì 20 febbraio 2015, dalle ore 14.00 alle ore 15.45, riguarderà il "Diritto di difesa delle pubbliche amministrazioni e accesso agli atti" e illustreranno l'argomento l'avv. Maria Antonietta Marciano e l'avv. Virginia Manzi della Camera Amministrativa dell'Insubria; seguirà la sessione n. 10, avente ad oggetto la  "Semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione: strumenti legislativi e modelli operativi", con moderatore l'avv. Claudio Colombo e relatore l'avv. Raffaella Veniero.


Pubblichiamo i contributi dell’avv. Paolo Mantegazza e dell’avv. Lorenzo Spallino sulla legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.
Con l’occasione, si segnala che nella seduta del 20 gennaio 2015 le commissioni riunite ottava e tredicesima della Camera dei Deputati hanno deliberato di adottare come nuovo testo base del disegno di legge C. 2039 “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” quello elaborato nella stessa seduta del 20 gennaio 2015 dal comitato ristretto.


Secondo il TAR Lazio, sezione terza ter, il ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c. è inammissibile, atteso che nel giudizio amministrativo non è da ritenersi ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.


Si segnala che il 23 gennaio 2015 e il 30 gennaio 2015 si terranno due nuovi eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como in collaborazione con la Camera Amministrativa dell’Insubria.
Il primo incontro del 23 gennaio 2015 si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONSUMO DI SUOLO N.31/2014: CONTENUTI OPERATIVI, RAPPORTI CON I PGT E PTCP ED OPPORTUNITÀ/CRITICITÀ” e tra i relatori ci sarà il nostro socio avv. Lorenzo Spallino.
Il secondo incontro del 30 gennaio 2015 si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “LE MODIFICHE AL DPR N° 380/2001 APPORTATE DAL DECRETO LEGGE 12/09/2014 N° 133” e tra i relatori ci sarà il nostro socio avv. Paolo Mantegazza.
Entrambi gli incontri si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Como, in Como, via Parini n. 16.
È stato chiesto l’accreditamento degli eventi all’Ordine degli Avvocati di Como, che, in riferimento al primo incontro, ha già deliberato di accreditare l’evento riconoscendo ai partecipanti n. 3 crediti formativi ordinari.
L’iscrizione e la registrazione dei partecipanti avverrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.
 


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione Sesta n. 9 del 5 gennaio 2015, ha escluso che la modificazione della destinazione d’uso di una vecchia stalla per conigli in locale per la vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli determini un mutamento nella destinazione d'uso agricola dell'immobile.

In particolare per il giudice amministrativo “(…) Va condivisa la tesi della società appellante secondo cui il richiamato, diverso, utilizzo dell’immobile non abbia determinato una modificazione nella destinazione d’uso agricolo dello stesso. Al riguardo è stato condivisibilmente osservato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2135 cod. civ. (nel testo sostituito ad opera dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), sono comunque considerate ‘connesse’ a quelle tipiche dell’imprenditore agricolo le attività dirette alla ‘commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (…) o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata’ (…)”.