Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione II, benché il riferimento alla qualità di “pubblica amministrazione” dell’autorità competente della VAS sia contenuto nell’articolo 5, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, tuttavia, la previsione normativa richiamata non implica un divieto per il Comune di avvalersi di una figura professionale esterna, al fine dello svolgimento dei compiti propri dell’autorità competente della VAS, nel caso in cui non siano rinvenibili adeguate professionalità al proprio interno; figura professionale esterna che acquisisce necessariamente la veste di organo dell’Amministrazione, alla quale dovranno essere imputati gli atti compiuti dall’incaricato.