Con la sentenza n. 779 del 23 marzo 2015, il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, in tema di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nei termini previsti, da un parte, riafferma il principio secondo cui le opere intraprese devono essere tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare l’opera e non può farsi ricorso a lavori fittizi e simbolici, dall’altra, richiama il principio di coerenza dell’ordinamento giuridico, che discende dall’art. 3 Cost., in forza del quale non si può attribuire rilevanza ad un’attività di trasformazione del suolo eseguita in assenza di ulteriore atto abilitativo prodromico all’esecuzione delle opere edilizie (quale, nella fattispecie, l’autorizzazione al taglio del bosco).