Si allega la circolare del 20 gennaio 2015, con la quale il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ritiene che l’art. 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - ai sensi del quale quando l'impugnazione,  anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  dovuto  per  la stessa impugnazione, principale o incidentale - non trovi applicazione nei giudizi proposti avanti al giudice amministrativo.