La controversia inerente alla contestazione della legittimità dell’esercizio del potere potestativo di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene comunale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la prospettazione di inadempimenti incidenti sul sinallagma contrattuale non trasforma il giudizio in una controversia di contenuto esclusivamente patrimoniale (riservata, solo in tale ipotesi, alla giurisdizione ordinaria), in quanto il Comune, attraverso la risoluzione, tutela l’interesse pubblico alla corretta gestione del bene comunale (nella specie, un centro sportivo), accertando e sanzionando la perdita dell’equilibrio tra utilità pubbliche e private causata dal comportamento inadempiente del gestore. La risoluzione è quindi, a sua volta, un atto di natura gestionale, sovraordinato rispetto alla gestione del privato. Questo giustifica, sul piano processuale, la scelta di un ricorso di tipo impugnatorio per contestare l’esercizio di un diritto potestativo.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1154 del 16 dicembre 2025


In mancanza del provvedimento di aggiudicazione, la possibilità di fare ricorso al rito speciale in materia di accesso agli atti previsto all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è esclusa non solo dalla considerazione del dato letterale della succitata disposizione di legge e dalla correlata necessità di aderire a un’interpretazione rigorosa che non si estenda oltre i casi e i tempi in esse considerati, ma anche dalla corretta valorizzazione della ratio della nuova disciplina e delle finalità acceleratorie alla stessa sottese, che non avrebbero ragion d’essere laddove la procedura di gara non si sia conclusa con l’individuazione del soggetto aggiudicatario e non sussista l’esigenza di procedere al celere avvio della commessa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4277 del 29 dicembre 2025


La valutazione dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere effettuata al momento dell'irrogazione della medesima sanzione, posto che la finalità della misura è quella di sterilizzare l’utilità conseguita con l’abuso e che tale risultato non sempre sarebbe raggiungibile qualora venissero applicati valori riferiti a epoche risalenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4254 del 23 dicembre 2025


In ordine ai costi dell’accesso, ferma restando la gratuità dell’esame documentale, l’Amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione deve limitarsi a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso quindi la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 4231 del 22 dicembre 2025


L’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell'accordo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3613 del 7 novembre 2025








La modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara e in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere mutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4192 del 18 dicembre 2025


La disciplina generale di cui all’art. 19 della legge n. 241/90 non predetermina in senso restrittivo contenuto e modalità delle verifiche cui è chiamata l’amministrazione, nell'ottica della tutela dei terzi eventualmente investiti in senso negativo dall'attività che ne forma oggetto. Sussiste, dunque, in materia di SCIA, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su tutte le verifiche sollecitate dal terzo ex art. 19, comma 6 ter, legge n. 241/90, purché attinenti alla prospettata violazione di norme incidenti in via immediata e diretta sulla posizione differenziata e qualificata del terzo e afferenti a profili di illegittimità concretamente sufficienti, se ritenuti fondati, a concorrere nella valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 4, legge n. 241/90.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3898 del 1 dicembre 2025


La legislazione nazionale, e in particolare il d.lgs. n. 387/2003, il d.lgs. n. 28/2011, il d.lgs. n. 199/2021, nel disciplinare le procedure e le condizioni necessarie per l’autorizzazione degli impianti di produzione FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, sia essa individuale o collettiva, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Il dato è significativo e dirimente, in quanto la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali del settore. Ne consegue che le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale.

TAR Lombardia, Milano, III, n. 4120 dell’11 dicembre 2025


Dalla convenzione urbanistica originano obbligazioni cosiddette “reali” o propter rem, le quali gravano sul soggetto che, tempo per tempo, venga a essere proprietario dell’area convenzionata. Può, pertanto, affermarsi che, data la natura reale dell’obbligazione, all’adempimento della stessa saranno tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e i loro aventi causa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1147 del 12 dicembre 2025


L’art. 41 comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale; a ciò consegue che il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera; i costi della manodopera sono indicati separatamente dalla stazione appaltante. L’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive quindi con un importo ribassabile che li comprende.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3980 del 5 dicembre 2025


Un’Amministrazione che abbia in precedenza ordinato la bonifica di un sito non perde il potere di qualificare determinati cumuli ivi presenti come rifiuti, dovendosi ritenere che ancorché la bonifica inerisca a operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l'analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC o come fattori di un rischio imminente di contaminazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4015 del 6 dicembre 2025


Ai sensi dell’art. 20, comma 8, del TUE, in caso di inutile decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile del procedimento non hanno opposto un motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, salva l’esistenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. In caso di domanda completa dei documenti previsti, l’avvenuta scadenza dei termini procedimentali determina la formazione del titolo per silenzio assenso, anche in caso di contrasto fra il progetto presentato e la normativa urbanistica ed edilizia. In caso di titolo tacito, qualora l’Amministrazione ravvisi il citato contrasto fra il progetto e la normativa, l’unica soluzione è quella dell’intervento in autotutela sul titolo edilizio formatosi per silenzio assenso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4081 del 10 dicembre 2025


Il difetto del potere di rappresentanza del concorrente, munito di una procura speciale per partecipare ad una gara di importo superiore rispetto a quello indicato in procura, costituisce un’ipotesi di «omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione» che può essere sanata con il soccorso istruttorio, anche dopo la scadenza del termine di presentazione dalla domanda di partecipazione alla gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4025 del 9 dicembre 2025


La parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla parziale rimozione delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività di demolizione quando l’ordinanza ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è divenuta esecutiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 4017 del 9 dicembre 2025


In tema di verifica dei titoli di proprietà privata dei soggetti richiedenti un titolo edilizio, l’Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un’attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all’Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell’immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia; il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula “fatti salvi i diritti dei terzi”

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3904 del 1 dicembre 2025


In mancanza di un formale provvedimento di esclusione, il concorrente rimane senz’altro vincolato alla sua offerta sino alla scadenza del termine indicato dall’art. 17, quarto comma, del d.lgs. n. 36 del 2023. Ciò non significa ovviamente che, se la stazione appaltante aggiudica il contratto senza accorgersi che l’offerta prescelta non è idonea in quanto non conforme alle specifiche tecniche prescritte dalla lex specialis, l’aggiudicatario sarà obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto il prodotto tecnicamente idoneo. L’aggiudicatario rimane infatti comunque vincolato alla sua offerta: egli sarà perciò tenuto a fornire quanto in essa previsto e potrà rifiutarsi di stipulare un contratto che lo obbligherebbe ad eseguire una prestazione diversa, dimostrando (se necessario anche in giudizio) la difformità fra quanto indicato nell’offerta stessa e quanto l’amministrazione pretende di stabilire nel contratto da stipularsi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3903 del 1 dicembre 2025


La carenza di un provvedimento di autorizzazione (o compatibilità) paesaggistica rappresenta un impedimento assoluto alla permanenza (o regolarizzazione) del manufatto anche da un punto di vista edilizio. Secondo l’art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ovvero l’autorizzazione paesaggistica rappresenta un presupposto essenziale e indefettibile per il legittimo mantenimento di un’opera edilizia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3825 del 25 novembre 2025


Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni; presupposti (situazioni di carattere eccezionale e imprevisto) e condizioni (impossibilità di utilizzare i mezzi ordinari e preventivo accertamento della situazione) che vanno rappresentati nel provvedimento (nella fattispecie il richiamo a gravi incurie e atti di vandalismo interessanti un parco comunale non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il ricorso allo strumento d’urgenza, ben potendo la situazione essere fronteggiata con provvedimenti ordinari).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3883 del 1 dicembre 2025


Il principio di tassatività delle cause di esclusione è regola volta a favorire la partecipazione alle gare e a impedire le esclusioni motivate da violazioni puramente formali, ovvero non motivate dal difetto dei requisiti minimi di carattere tecnico per la partecipazione alla gara. Infatti, per tale via si perverrebbe all’esclusione di un operatore economico per una causa irragionevole, non riconducibile all’assenza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, bensì alla mera omissione della traduzione di un documento già presente nell’offerta con un contenuto certo e determinato. A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3270 del 15 ottobre 2025


Il Piano Territoriale Regionale e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della l.r. lombarda n. 12/2005, abbiano efficacia prevalente e vincolante. Il modello delineato dalla legge regionale prevede che i piani collocati al livello superiore non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio. Ciò, tuttavia, non può azzerare il potere pianificatorio dei comuni, la cui partecipazione deve essere quindi assicurata e non può essere puramente nominale, essendo precluso a regioni e province trasformare i poteri comunali in ordine all’uso del territorio in funzioni meramente consultive prive di reale incidenza, o in funzioni di proposta o ancora in semplici attività esecutive.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3844 del 26 novembre 2025