Ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno e il muro di contenimento, che producono un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine. Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il muro abbia, in ipotesi, un’altezza inferiore a tre metri e ciò in quanto l’art. 878 c.c. consente in tal caso di derogare alla disciplina dettata dall’art. 873 c.c. in tema di distanza tra costruzioni, mentre la materia della distanza della (nuova) costruzione dal confine trova la propria disciplina nei regolamenti comunali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 564 del 20 febbraio 2025