L’art. 52 c.p.a., al comma 3 prevede che “3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo” prosegue al comma 5 stabilendo che “5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato”. La predetta disposizione riprende quanto già statuito all’art. 155 commi 3 e 5 cod. proc. civ. Su tali presupposti, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio costituisce “atto processuale” e, in quanto tale, il termine relativo al compimento dello stesso, che scada nella giornata del sabato, rientra nella proroga di diritto prevista nel comma 5 dell’art. 155 cod. proc. civ.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 548 del 20 febbraio 2025