La disposizione di servizio che prevede di interrompere il servizio di prenotazione appuntamenti presso gli uffici del settore edilizia e urbanistica di un Comune è un atto organizzativo con il quale l’amministrazione attende, in considerazione di particolari esigenze d’interesse pubblico, alla propria organizzazione emanando atti destinati a incidere sul proprio funzionamento e sul proprio assetto. La stessa, tuttavia, ai fini dell’interesse ad agire, è connotata da un’efficacia esterna mediata, che si estrinseca per il tramite dell’atto amministrativo applicativo della stessa. Il contenuto della disposizione non risulta idoneo ad incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti del SUE. Ne consegue che l’impugnabilità di tale tipo di atto non risulta ammissibile ex se, ma nei limiti in cui costituisca il presupposto di concrete determinazioni applicative, idonee a produrre un’incidenza lesiva concreta sulla specifica e particolare pretesa partecipativa di un ricorrente.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 549 del 20 febbraio 2025