In materia di installazione di un impianto fotovoltaico a terra, la previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, secondo la quale sono idonee alla richiamata installazione le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto di tali beni entro un raggio di cinquecento metri, non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.
TAR Lombardia, Milano, IV, n. 351 del 31 gennaio 2025