La previsione di cui all’art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 contemplava sia l’ipotesi, qualificabile ordinaria, della c.d. “opzione di proroga”, rientrante nella previsione iniziale del bando e dei documenti di gara, sia quella definibile “straordinaria”, resa necessaria da eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti, c.d. proroga tecnica. Una proroga tecnica legittima può intervenire antecedentemente alla scadenza del contratto, per una sola volta, e limitatamente al periodo necessario per l’indizione e la conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica da programmarsi, comunque, con congruo anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto non costituente circostanza imprevedibile ed eccezionale. La proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 268 del 28 gennaio 2025