Il TAR Milano ritiene legittima una deliberazione consiliare che esclude gli immobili ricadenti nel “tessuto storico” e negli “aggregati storici” dal riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 40-bis della l.r. n. 12 del 2005, in quanto l’esclusione si fonda oltre che su motivazioni di carattere urbanistico, storico e sociale, anche su aspetti legati alla tutela paesaggistica, stante la classe di sensibilità attribuita al comparto. Inoltre, non si tratta di una esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato, sia perché il tessuto storico, sebbene di entità non del tutto trascurabile, è comunque di ampiezza limitata rispetto all’intero territorio comunale, sia perché per esclusione generalizzata deve intendersi l’esclusione operata con criteri di carattere generale, astratti e del tutto slegati dalla effettiva conformazione del contesto preso a riferimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 389 del 5 febbraio 2025