L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto
Per occupazione di superficie deve intendersi, salvo che dal contesto della disciplina urbanistica si possa desumere diversamente, ogni impiego di spazio con costruzioni interrate o sopraelevate. Infatti, con il termine superficie si è soliti indicare, nel linguaggio comune, un piano che delimita un corpo nello spazio, ovvero uno spazio limitato di estensione del corpo stesso; significato, questo, che deriva dall’accezione matematica del termine “superficie”, la quale descrive un ente geometrico a due dimensioni (lunghezza e larghezza) e privo di spessore. Nella terminologia urbanistica la superficie identifica lo spazio libero di un’area e, quindi, in un contesto edificato, gli spazi dei cortili e dei giardini. Anche in materia urbanistica la superficie ha solo due dimensioni (lunghezza e larghezza), ed è priva di spessore. L’occupazione di superficie può quindi estendersi tanto al soprasuolo quanto al sottosuolo, essendo inesistente lo spessore materiale. La bidimensionalità si può osservare anche nella proprietà superficiaria prevista dal codice civile agli artt. 952 e ss.
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 93 del 7 febbraio 2025
Tra i due diversi orientamenti relativi agli effetti della scadenza dell'efficacia di un piano attuativo, appare maggiormente coerente con il principio di legalità quello - ad oggi maggioritario - il quale ritiene che una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica, ovvero il diverso termine eventualmente stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 541 del 18 febbraio 2025