La disposizione di servizio che prevede di interrompere il servizio di prenotazione appuntamenti presso gli uffici del settore edilizia e urbanistica di un Comune è un atto organizzativo con il quale l’amministrazione attende, in considerazione di particolari esigenze d’interesse pubblico, alla propria organizzazione emanando atti destinati a incidere sul proprio funzionamento e sul proprio assetto. La stessa, tuttavia, ai fini dell’interesse ad agire, è connotata da un’efficacia esterna mediata, che si estrinseca per il tramite dell’atto amministrativo applicativo della stessa. Il contenuto della disposizione non risulta idoneo ad incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti del SUE. Ne consegue che l’impugnabilità di tale tipo di atto non risulta ammissibile ex se, ma nei limiti in cui costituisca il presupposto di concrete determinazioni applicative, idonee a produrre un’incidenza lesiva concreta sulla specifica e particolare pretesa partecipativa di un ricorrente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 549 del 20 febbraio 2025


L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale. Il Comune non si limita, dunque, a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento ovvero esterne, quali la necessità di valutarne la conformità anche a strumenti sovraordinati, ai quali evidentemente si intende adeguarsi, evitando da subito di avallare scelte in contrasto.

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 357 del 3 febbraio 2025


Per occupazione di superficie deve intendersi, salvo che dal contesto della disciplina urbanistica si possa desumere diversamente, ogni impiego di spazio con costruzioni interrate o sopraelevate. Infatti, con il termine superficie si è soliti indicare, nel linguaggio comune, un piano che delimita un corpo nello spazio, ovvero uno spazio limitato di estensione del corpo stesso; significato, questo, che deriva dall’accezione matematica del termine “superficie”, la quale descrive un ente geometrico a due dimensioni (lunghezza e larghezza) e privo di spessore. Nella terminologia urbanistica la superficie identifica lo spazio libero di un’area e, quindi, in un contesto edificato, gli spazi dei cortili e dei giardini. Anche in materia urbanistica la superficie ha solo due dimensioni (lunghezza e larghezza), ed è priva di spessore. L’occupazione di superficie può quindi estendersi tanto al soprasuolo quanto al sottosuolo, essendo inesistente lo spessore materiale. La bidimensionalità si può osservare anche nella proprietà superficiaria prevista dal codice civile agli artt. 952 e ss.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 93 del 7 febbraio 2025



Tra i due diversi orientamenti relativi agli effetti della scadenza dell'efficacia di un piano attuativo, appare  maggiormente coerente con il principio di legalità quello - ad oggi maggioritario - il quale ritiene che una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica, ovvero il diverso termine eventualmente stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 541 del 18 febbraio 2025


Anche dopo la stipula del contratto, sussiste per l'Amministrazione la possibilità dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva. Tale potere di autotutela trova ora un fondamento normativo anche nella previsione dell’art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa. Il citato art. 21 nonies della l. 241/90 stabilisce che l’annullamento debba intervenire entro un termine ragionevole elastico e se si tratta di provvedimenti favorevoli comunque non oltre 12 mesi. Tuttavia, il comma 2 bis dell’art. 21 nonies della l. 241/90 autorizza il superamento del termine di dodici mesi, di cui al comma 1: a) sia in presenza di “false rappresentazioni dei fatti”; b) sia (alternativamente, come fatto palese dall’uso della congiunzione disgiuntiva) in caso di “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci”; cioè nelle ipotesi in cui ci sia stato un comportamento doloso equiparabile alla colpa grave e più in generale in caso di malafede oggettiva, perché ciò esclude che si sia in presenza di un legittimo affidamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 513 del 17 febbraio 2025


La disposizione di cui all’art. 879 c.c., nel disporre che «alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano», intende significare che, in presenza di una strada pubblica, non si fa tanto questione di tutelare un diritto soggettivo privato (tutelato dalla normativa codicistica sulle distanze, rinunciabile e negoziabile), ma di perseguire il preminente interesse pubblico a un ordinato sviluppo urbanistico intorno alla strade ed alle piazze, il quale trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e regolamenti urbanistico-edilizi, tra i quali il D.M. 1444/1968. In presenza di una strada pubblica tra due fondi, non è dunque consentito derogare alla distanza minima stabilita dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 tra pareti finestrate di edifici antistanti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 489 dell’11 febbraio 2025


Il TAR Milano precisa che se è vero che la disciplina applicabile alle istanze per la collocazione di una infrastruttura per telecomunicazioni si caratterizza per la particolare celerità delle procedure, tali da non richiedere nemmeno l'allegazione del titolo di legittimazione all'istanza di autorizzazione, è anche vero che è necessario che tale titolo esista, posto che la legittimazione a effettuare l’intervento su immobile di proprietà altrui costituisce comunque uno dei requisiti di legge necessari per l’adozione del provvedimento abilitativo.

TAR Lombardia, Milano, II n. 3461 del 3 dicembre 2024


Il TAR Brescia ribadisce un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, allorché l'amministrazione dichiari di non detenere il documento, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso e la dimostrazione probatoria grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni.

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, Ordinanza n. 89 del 6 febbraio 2025


L'interesse pubblico all'eliminazione di un titolo edilizio illegittimo (nella specie, del permesso di costruire) è in re ipsa a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte del privato, se risultata rilevante ai fini del rilascio. Il privato non può vantare un legittimo affidamento alla conservazione di un titolo edilizio ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione. Correlativamente, nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà, la discrezionalità dell'amministrazione si azzera, e alla stessa è impedito di considerare rilevante (e sanante) il tempo trascorso (nella specie, cinque mesi dal rilascio).

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 77 del 4 febbraio 2025


La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è più volte pronunciata sull’interpretazione del diritto eurounitario e sul significato da attribuire all’espressione secondo cui gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso “a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto” in relazione alla posizione di un concorrente ad una gara di appalto che, contestando la propria esclusione, proponga censure miranti ad ottenere la ripetizione della gara e, di conseguenza, il travolgimento dell’aggiudicazione al concorrente. Tale interesse strumentale è tuttavia riconosciuto come rilevante dalla Corte di Giustizia “se del caso”. Quella richiesta dalla Corte di Giustizia – che rinvia alle circostanze “del caso” – non è quindi una valutazione di sussistenza in astratto di un ipotetico interesse strumentale alla ripetizione della gara, valutato ex ante, che sarebbe altrimenti sempre sussistente, bensì una valutazione concreta, in relazione alle circostanze connotanti la fattispecie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 374 del 3 febbraio 2025


L'amministrazione può decidere sull'applicabilità o meno della sanzione pecuniaria anche nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l'omessa valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma solo della successiva fase riguardante il progetto della demolizione.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 77 del 4 febbraio 2025


Il TAR Milano ritiene legittima una deliberazione consiliare che esclude gli immobili ricadenti nel “tessuto storico” e negli “aggregati storici” dal riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 40-bis della l.r. n. 12 del 2005, in quanto l’esclusione si fonda oltre che su motivazioni di carattere urbanistico, storico e sociale, anche su aspetti legati alla tutela paesaggistica, stante la classe di sensibilità attribuita al comparto. Inoltre, non si tratta di una esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato, sia perché il tessuto storico, sebbene di entità non del tutto trascurabile, è comunque di ampiezza limitata rispetto all’intero territorio comunale, sia perché per esclusione generalizzata deve intendersi l’esclusione operata con criteri di carattere generale, astratti e del tutto slegati dalla effettiva conformazione del contesto preso a riferimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 389 del 5 febbraio 2025


La circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione cui è collegata. Nessun conflitto si profila, quindi, tra la vigenza di un’autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per lo svolgimento di attività di trattamento dei rifiuti in un determinato sito e la legittima scelta comunale di imporre alle medesime aree, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, una destinazione agricola e di tutela naturalistica, in quanto in tal modo si possono perseguire esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità del contesto e la salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali necessari a preservare tale equilibrio, ferma restando l’efficacia dell’autorizzazione per il tempo nella stessa indicato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 358 del 3 febbraio 2025


L’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che la Regione può delegare agli Enti locali minori la competenza in materia di paesaggio, purché tali Enti “dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”; ne consegue che l’eventuale mancata differenziazione non potrebbe determinare l’illegittimità dei provvedimenti assunti dal Comune in materia edilizia, trattandosi di competenza propria e originaria del predetto Ente locale, non surrogabile da altro livello di governo territoriale, ma al limite potrebbe produrre effetti vizianti sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di competenza regionale, soltanto delegata al Comune.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 284 del 28 gennaio 2025





Le norme tecniche di attuazione di uno strumento urbanistico sono atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, per cui la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all'impugnazione del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione. Le NTA, in quanto subordinate e meramente esecutive rispetto allo strumento urbanistico cui danno attuazione, da un lato, non possono contenere prescrizioni in contrasto con quest’ultimo e, dall’altro, ne seguono necessariamente le sorti. Ciò significa che, così come le prescrizioni contenute nel piano adottato ben possono subire modifiche in sede di successiva approvazione, altrettanto deve dirsi per le norme tecniche di attuazione dello stesso

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 196 del 21 gennaio 2025


In materia di installazione di un impianto fotovoltaico a terra, la previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021, secondo la quale sono idonee alla richiamata installazione le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto di tali beni entro un raggio di cinquecento metri, non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 351 del 31 gennaio 2025





In tema di pianificazione urbanistica la nozione di lotto intercluso – a differenza di quanto avviene con riguardo agli aspetti di natura edilizia – può assumere rilievo soltanto allorquando non si rinviene spazio giuridico per un’ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3263 del 20 novembre 2024


La previsione di cui all’art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016 contemplava sia l’ipotesi, qualificabile ordinaria, della c.d. “opzione di proroga”, rientrante nella previsione iniziale del bando e dei documenti di gara, sia quella definibile “straordinaria”, resa necessaria da eccezionali situazioni collegate alla successione degli affidamenti, c.d. proroga tecnica. Una proroga tecnica legittima può intervenire antecedentemente alla scadenza del contratto, per una sola volta, e limitatamente al periodo necessario per l’indizione e la conclusione della necessaria procedura ad evidenza pubblica da programmarsi, comunque, con congruo anticipo in previsione della già stabilita cessazione del periodo di efficacia del contratto non costituente circostanza imprevedibile ed eccezionale. La proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 268 del 28 gennaio 2025


Nell’ipotesi di non corretta spendita dei poteri rappresentativi nella presentazione dell’offerta negli appalti pubblici, può trovare applicazione l’istituto della ratifica ex art. 1399 c.c. nei confronti della procura speciale, atteso che tale tipologia di vizi, in forza dei principi generali, non dà luogo a un’invalidità del negozio deducibile dalla controparte, ma la mera inefficacia del medesimo nei confronti della società falsamente rappresentata, la quale soltanto è legittimata a eccepirla

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 329 del 30 gennaio 2025