Il TAR Milano precisa che la suddivisione in lotti di un (grande) appalto rappresenta la regola cui devono attenersi le Stazioni appaltanti, tranne nei casi in cui non sia possibile oppure opportuno, come esemplificativamente indicato dal Considerando n. 78 della Direttiva n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici (si limita la concorrenza o si rende l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischia seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto); tuttavia, risulta necessario che la Stazione appaltante esterni in maniera adeguata e pertinente le ragioni che l’hanno indotta a non suddividere un appalto di rilevanti dimensioni in lotti più piccoli, soprattutto laddove una tale scelta non appaia di immediata evidenza e possa trovare una giustificazione in re ipsa; difatti, la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese non costituisce una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2682 del 17 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.